Adeguamento dei contributi in acconto
Contributi in acconto degli indipendenti
Gli indipendenti sono tenuti a pagare i contributi in acconto in base al reddito presumibile. medisuisse dovrà essere informata in caso di variazioni rilevanti del reddito presumibile derivante da attività indipendente. Una variazione è ritenuta rilevante quando l'ammontare dei contributi provvisori in acconto si discosta di più del 25 % da quello dei contributi dovuti. Onde evitare di dover sopportare un interesse di mora per effetto di una variazione considerevole d'importo, la comunicazione a medisuisse va effettuata entro dodici mesi dalla scadenza dell'anno per il quale sono dovuti i contributi (cioè non appena sono noti i dati della chiusura dell'esercizio risp. al momento dell'allestimento della dichiarazione per le imposte).
La comunicazione può essere fatta come segue:
Notifica online tramite connect |
Modulo "Domanda d'adeguamento dei contributi in acconto per indipendenti" |
Contributi in acconto delle persone senza attività lucrativa
Un cambiamento rilevante del reddito acquisito sotto forma di rendita o della sostanza deve essere notificato per iscritto alla cassa di compensazione. Una divergenza è ritenuta rilevante quando l'ammontare dei contributi d'acconto provvisori si discosta al meno del 25 % da quello dei contributi effettivamente dovuti. Per evitare interessi di mora per effetto di un cambiamento considerevole dell'importo, la comunicazione a medisuisse va effettuata entro dodici mesi dalla scadenza dell'anno di conteggio per il quale sono dovuti i contributi.
Modulo "Domanda d'adeguamento dei contributi d'acconto per persone senza attività lucrativa" |
I moduli vanno inoltrati a:
⇒ Per posta: medisuisse, PB, casella postale, 9001 San Gallo
⇒ E-mail: pb@medisuisse.ch (indicazioni secondo il modulo sono sufficienti)
Nota: All'inizio dell'anno la cassa di compensazione comunica i dati di base sui quali vengono prelevati i contributi in acconto. Sul modulo spedito con la comunicazione gli indipendenti risp. le persone senza attività lucrativa possono apportare i cambiamenti riferiti sia all'anno in corso che all'anno precedente.