Aventi diritto dei dipendenti

Aventi diritto agli assegni

I dipendenti occupati a tempo pieno o a tempo parziale hanno diritto all’intero ammontare degli assegni familiari se percepiscono un salario di almeno 7350 franchi all'anno risp. 612 franchi al mese. Non vengono corrisposti assegni parziali. Se la persona interessata è occupata presso diversi datori di lavoro, si procederà ad una addizione delle occupazioni. In questi casi il datore di lavoro che versa il salario più elevato è competente per gli assegni familiari. È considerato come dipendente avente diritto anche chi lavora nell'azienda del coniuge che svolge un'attività lavorativa indipendente. Normalmente il diritto agli assegni familiari matura e si estingue insieme al diritto al salario.

Concorso di diritti

Per ciascun figlio può essere versato un solo assegno dello stesso tipo. Per la disposizione all'avente diritto vedi qui.

Pagamento degli assegni

Di regola il pagamento degli assegni viene effettuato dal datore di lavoro. Questi può tuttavia versare gli assegni solo sulla base di un'apposita decisione della cassa di compensazione per gli assegni familiari. Gli assegni devono essere pagati dal datore di lavoro insieme al salario. Nel conteggio del salario gli assegni devono figurare separatamente. Sugli assegni non viene prelevato alcun contributo AVS.

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Opuscolo 6.08 "Assegni familiari"