Diritto all'indennità

Genitori aventi diritto all‘indennità di assistenza

Il diritto all’indennità di assistenza è previsto per i genitori che devono assistere un figlio minorenne con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio.

Condizioni necessarie per gli aventi diritto

L’indennità di assistenza viene corrisposta ai genitori:

  • madre o padre di un figlio minorenne con gravi problemi di salute
  • che devono interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio 

e al momento dell’interruzione sono

  • salariati oppure
  • indipendenti oppure
  • disoccupati e ricevono un’indennità contro la disoccupazione 

Un figlio è considerato avere gravi problemi di salute quando: 

  • si è verificato un cambiamento radicale dello stato di salute fisica o psichica;
  • il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile, oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o oppure del decesso;
  • sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e
  • almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.

Durata del diritto

Il diritto all’indennità di assistenza inizia il giorno in cui il genitore in questione interrompe l’attività lucrativa per assistere il figlio con gravi problemi di salute. Il congedo ha una durata massima di 14 settimane e può essere riscosso in una sola volta, in blocchi settimanali oppure in singoli giorni. Il termine quadro di 18 mesi decorre dal giorno per il quale il primo dei due genitori riceve un’indennità giornaliera.

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Opuscolo 6.10 "Indennità di assistenza"